Ecco il modello della nuova Cila o Cilas, la Comunicazione inizio lavori asseverata – superbonus:
www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Modulo_CILA_Superbonus.pdf
La vecchia Cila è stata ulteriormente semplificata e queste sono le principali novità:
3) sarà possibile presentare anche varianti in corso d’opera.
Un’altra novità prevista in ambito Superbonus110 è che l’abuso edilizio non rappresenta più un ostacolo per la revoca dei bonus. Secondo quanto ci riporta un articolo redatto dal Quotidiano Condominio de Il Sole 24 Ore il giorno 10 agosto 2021, “[…] in base all’attuale articolo 119, comma 13 ter, del Dl 34/2020, la presenza di pregressi abusi edilizi non minaccia infatti più la fruibilità dei bonus. Basta infatti una Cilas (Cila semplificata), priva cioè della ricostruzione dei precedenti titoli edilizi, per assicurarsi la percezione dei bonus: nel procedimento finalizzato ad ottenere i contributi possono anche mancare i passaggi amministrativi antecedenti (licenze, varianti, permessi, autorizzazioni), poiché il superbonus ha una vita amministrativa propria, esente dal generico rischio di revoca che è previsto in generale per tutti gli scostamenti edilizi superiori al 2 per cento (articolo 49 del Dpr 380/2001).”
Ciò che può impedire l’utilizzo dei benefici fiscali sono la mancata presentazione della Cila, lavori eseguiti in difformità dalla Cila, assenza di dichiarazioni che confermano che la struttura non è del tutto abusiva.
Il problema sorge quando un intervento comprende contemporaneamente diverse tipologie di benefici fiscali e gli scenari che possono presentarsi sono i seguenti:
Alla fine dei conti, è sempre consigliato fare una verifica di conformità edilizio urbanistica.
Fonte Quotidiano Condominio de Il Sole 24 Ore