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Dove c’è Cila c’è bonus? Quasi sempre - condominio102

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    Ecco il modello della nuova Cila o Cilas,  la Comunicazione inizio lavori asseverata – superbonus:

    www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Modulo_CILA_Superbonus.pdf

    La vecchia Cila è stata ulteriormente semplificata e queste sono le principali novità:

    1) non occorre documentare lo «stato legittimo» degli immobili per avviare i lavori nell’ambito del superbonus; resta naturalmente aperta la via ai controlli da parte dei Comuni sugli abusi edilizi, la cui presenza blocca la concessione del bonus;

    2) il professionista incaricato attesterà l’esistenza del titolo abilitativo, dell’esistenza di eventuali condoni edilizi o del fatto che la costruzione sia precedente al 1° settembre 1967;

    3) sarà possibile presentare anche varianti in corso d’opera.

    La Cilas, a sua volta, potrà anche essere presentata come variante a quella già esistente per i lavori già in corso per lavori da superbonus.

    Un’altra novità prevista in ambito Superbonus110 è che l’abuso edilizio non rappresenta più un ostacolo per la revoca dei bonus. Secondo quanto ci riporta un articolo redatto dal Quotidiano Condominio de Il Sole 24 Ore il giorno 10 agosto 2021, “[…] in base all’attuale articolo 119, comma 13 ter, del Dl 34/2020, la presenza di pregressi abusi edilizi non minaccia infatti più la fruibilità dei bonus. Basta infatti una Cilas (Cila semplificata), priva cioè della ricostruzione dei precedenti titoli edilizi, per assicurarsi la percezione dei bonus: nel procedimento finalizzato ad ottenere i contributi possono anche mancare i passaggi amministrativi antecedenti (licenze, varianti, permessi, autorizzazioni), poiché il superbonus ha una vita amministrativa propria, esente dal generico rischio di revoca che è previsto in generale per tutti gli scostamenti edilizi superiori al 2 per cento (articolo 49 del Dpr 380/2001).

    Ciò che può impedire l’utilizzo dei benefici fiscali sono la mancata presentazione della Cila, lavori eseguiti in difformità dalla Cila, assenza di dichiarazioni che confermano che la struttura non è del tutto abusiva.

    Il problema sorge quando un intervento comprende contemporaneamente diverse tipologie di benefici fiscali e gli scenari che possono presentarsi sono i seguenti:

    – L’intervento aggiuntivo non richiede attestazione dello stato legittimo e non vi sono abusi che generino la decadenza dei benefici: si può operare senza alcun timore;

    – L’intervento aggiuntivo non richiede attestazione dello stato legittimo ma vi sono abusi che generano la decadenza dei benefici: in questo caso si può procedere dal punto di vista amministrativo, ma è assai rischioso. Il committente deve essere quantomeno informato, poiché in caso di controllo successivo alla fine del cantiere potrebbero essere revocate le agevolazioni ordinarie di cui ha fruito;

    3 – L’intervento aggiuntivo richiede attestazione dello stato legittimo: si deve fare accesso agli atti e verificare la conformità edilizio urbanistica, con il rischio di dover sanare eventuali abusi e, sicuramente, con il pericolo di un allungamento dei tempi di diversi mesi. In questo caso, si perderebbero le sinergie operative derivanti da un unico cantiere in cui far convergere interventi che fruiscono del superbonus e interventi che vanno con aliquote ordinarie.

    Alla fine dei conti, è sempre consigliato fare una verifica di conformità edilizio urbanistica.

    Fonte Quotidiano Condominio de Il Sole 24 Ore