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    Come riporta il Quotidiano Condominio de Il Sole 24 Ore in un articolo redatto oggi 10/02/21, per Supercondominio “[…]si intende una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d’accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato) in rapporto di accessorietà con i fabbricati.

    Il nodo da sciogliere è questo: quando si parla di superbonus in supercondominio si deve far riferimento a tutto il complesso condominiale o alle singole palazzine che lo compongono?

    L’Agenzia delle Entrate non ha dubbi: il superbonus spetta con riferimento alle spese sostenute dai condòmini che hanno deliberato di realizzare interventi che portano alla diminuzione di due classi energetiche.

    Per capire meglio riportiamo l’esempio del Quotidiano Condominio de Il Sole 24 Ore; il caso riguarda lavori

    “[…] per il miglioramento dell’efficienza energetica concernenti la riqualificazione della centrale termica a servizio di tutti gli edifici. Viene segnalato inoltre che in alcuni condomìni, facenti parte del complesso, si è deliberato ulteriori lavorazioni di isolamento termico delle facciate e del tetto atti al conseguimento della diminuzione di due classi energetiche degli edifici interessati. […] Nel caso di specie detta lavorazione non risultava sufficiente per il miglioramento delle due classi energetiche, ma tale risultato sarebbe stato raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati. L’Agenzia, nel caso di specie, consentì l’ammissione al superbonus solo per i condòmini che possedevano le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi. Tuttavia, è bene specificare che fu consentita la possibilità per i restanti condòmini, possessori di immobili all’interno di edifici che con il solo intervento sull’impianto di riscaldamento non raggiungevano i requisiti previsti dall’articolo 119, Dl Rilancio, di accedere all’ ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto legge 63 del 2013.

    In questo caso, quindi, hanno avuto la possibilità di accedere al superbonus 110% tutti quei condòmini che, oltre alla riqualificazione della centrale termica a servizio del supercondominio, hanno aggiunto ulteriori interventi (trainati o trainanti) per raggiungere il miglioramento di due classi energetiche.

     

    Fonte: Quotidiano Condominio de Il Sole 24 Ore