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I “consumi effettivi” rappresentano il 50% della spesa totale dei consumi - condominio102

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    La nuova norma, che modifica l’articolo 9 del Dlgs 102/2014, prevede che

    ” […] quando i condominii o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore […] l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica“.

    Il 50% restante sarà ripartito in base ai millesimi di proprietà o di riscaldamento, ai metri quadri o metri cubi utili, alle potenze installate.

    Qualora venissero confermate, tramite asseverazione tecnica,  differenze di fabbisogno termico per metro quadrato (superiori al 50%) tra le unità che costituiscono l’edificio, sarà compito dell’Enea indicare le modalità di ripartizione delle spese.

    L’Enea avrà anche il compito di effettuare, in collaborazione con il Cti, un’analisi completa del mercato e dei costi dei servizi di contabilizzazione e ripartizione nazionale dei consumi così da fatturare agli utenti costi ragionevoli.

    Fonte Quotidiano Condominio de Il Sole 24 Ore