Riscaldamento in condominio: la Uni 10200

Riscaldamento in condominio: la Uni 10200

Che cosa vuol dire contabilizzazione e ripartizione dei consumi? Significa che Condominio 102 calcola i tuoi consumi e ti fa pagare solo quelli, lasciandoti la libertà di controllarli quando vuoi.
Quadro legislativo
condominio102 prende il nome dal Decreto Legislativo 102/2014 (poi integrato dal Dlgs 141/2016), il quale attua la direttiva dell’UE 2012/27 in materia di misure di miglioramento dell’ efficienza energetica. La direttiva impone l’adozione da parte dei condomìni, dal 1° gennaio 2017, di contatori centralizzati che misurano il consumo di calore e acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

In questo contesto entra in gioco la Uni 10200, norma tecnica elaborata dalla Commissione tecnica 803 e dal CTI (comitato termotecnico italiano), che fornisce i criteri per ripartire la spesa totale dei consumi. Vediamo come.

  • Applicazione della Uni 10200: pago in base a quanto consumo
    Come vengono calcolati i tuoi consumi:

    • La Uni 10200 parte dalla suddivisione dell’energia termica utile prodotta in 2 tipologie di consumo:
      • Volontario, quota variabile che si riferisce alle abitudini del condòmino che attraverso le termovalvole regola la temperatura dei termocaloriferi;
      • Involontario, quota fissa che non dipende dagli utenti ma si riferisce principalmente alla dispersione di calore dell’impianto. Questo tipo di consumo va suddiviso in base ai millesimi di riscaldamento e tiene conto del fabbisogno energetico delle singole unità immobiliari.
    • Calcolo tabelle millesimali, che richiedono alcuni passaggi che possiamo riassumere in:
      • calcolo spesa totale;
      • energia utile prodotta;
      • calcolo costo dell’energia all’uscita dal generatore (se il generatore è adibito anche alla produzione di acqua calda, è necessario stabilire la quantità di energia prodotta per l’uno (riscaldamento) e per l’altro (acqua calda sanitaria) scopo;
      • Suddividere l’energia utile totale fra consumi volontari e involontari;
      • ripartire l’energia utile volontaria in base alle letture dei contatori;
      • ripartire energia utile involontaria in base ai millesimi di riscaldamento.

Per maggiori informazioni è utile consultare il sito dell’ Uni in cui vengono spiegate più dettagliatamente tali norme: clicca qui

Questo tema è stato affrontato da Il Sole24ore nella sua pagina online e precisamente nell’apposita sezione CASA E CONDOMINIO, in un articolo pubblicato il 4 ottobre 2018, in cui affronta anche altri temi, come quello relativo alle nuove regole in materia di riscaldamento in condominio tra cui:

  • la sentenza del Tribunale di Roma 12352/2017

  • la sentenza del Tribunale di Savona 1446/2017

  • l’ordinanza 19838/2018

La prima sentenza si riferisce al principio secondo cui il condòmino che ha distaccato la propria unità immobiliare dall’impianto di riscaldamento centralizzato, deve contribuire alle sue spese di manutenzione.

La seconda sentenza precisa che il condòmino “autonomo” è comunque tenuto al pagamento delle spese di consumo fisse, compresi i consumi involontari, il cui computo è previsto dalla norma inderogabile 102/2014 (e, di riflesso, la Uni 10200).

La terza chiarisce che la tabella di ripartizione delle spese di riscaldamento si può cambiare a maggioranza.

Se siete interessati vi alleghiamo il link così da poter consultare personalmente questi articoli:

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