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Decreto legge 21 settembre 2021 n°127: green pass obbligatorio - condominio102

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    Con il decreto legge 21 settembre 2021, in vigore dal 22 settembre, il Green Pass è obbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e del settore privato.

    In sostanza, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (giorno in cui finisce lo stato di emergenza), tutti i lavoratori sono obbligati ad avere e mostrare il Green Pass, così da continuare a a prevenire l’espandersi del virus.

    Sarà compito del datore di lavoro stabilire le modalità di controllo; l’importante è che venga effettuato prima di accedere al luogo di lavoro.

    All’interno di un edificio, come per esempio il condominio, coloro che effettuano il servizio di portierato e/o di vigilanza (quelli che hanno un rapporto di lavoro dipendente con il condominio) hanno l’obbligo di esibire il green pass, se richiesto, all’amministratore di condominio; se si effettuano lavori su parti comuni da parte di enti terzi, invece, sarà compito del datore di lavoro dell’azienda esterna controllare che tutti abbiano il green pass.

    Ricapitolando, cosa deve fare l’amministratore?

    – sarà tenuto a controllare, in qualità di datore di lavoro, il possesso della certificazione verde dei propri dipendenti, quali il portiere, e adottare i controlli sopra descritti;
    – sarà tenuto a controllare il possesso della certificazione verde nei confronti dei soggetti, privi di un datore di lavoro, che svolgono all’interno del condominio al seguito di un suo incarico come datore di lavoro, a qualsiasi titolo, l’attività lavorativa, di formazione o di volontariato;
    – non sarà tenuto a controllare il possesso della certificazione verde dei dipendenti delle imprese che compiono appalti condominiali su suo incarico: in tali casi i soggetti incaricati saranno i rispettivi datori di lavoro;
    – non dovrà controllare il possesso della certificazione verde dei propri condòmini se svolge le assemblee di condominio in presenza, o in modalità mista , ovvero telematica e parzialmente in presenza, secondo le forme consentite dall’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile, in luoghi esterni al condominio: in tali casi preposti ai controlli saranno i titolari, i proprietari o i preposti di tali luoghi.

    Per sicurezza, è bene che l’amministratore richieda sempre alle imprese una dichiarazione scritta in cui si conferma il possesso del green pass da parte di ciascun lavoratore. Lo stesso discorso vale per le assemblee; il controllo del green pass in questo caso spetta al gestore del luogo in cui si svolge l’assemblea, ma è compito dell’amministratore di condominio fare in modo che tutto si svolga in piena sicurezza, in un ambiente sanificato in cui tutti siano muniti di mascherina.

    Fonte Quotidiano Condominio de Il Sole 24 Ore