Contabilizzazione: l’ENEA fa il punto su informazione, risparmio e Quadro Europeo - condominio102

06/06/20175min2595

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    06/06/2017

    Cos’hanno fatto gli Stati europei per adeguarsi alla Direttiva sull’Efficienza Energetica 2012/27/UE?

    In attesa della definitiva entrata in vigore del decreto che impone l’installazione dei sistemi di contabilizzazione individuale, abbiamo interpellato l’Ingegner Biagio Di Pietra, dell’Unità Tecnica Efficienza Energetica dell’Enea, per rispondere ad alcune curiosità sulla contabilizzazione del calore.

     

    Qual è il punto di vista dell’ENEA sulla contabilizzazione del calore, alla luce della prossima entrata in vigore del Decreto Legislativo 102/2014?

    La Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, recepita in Italia con il D. Lgs. 102/2014 e con il D. Lgs. 141/16, impone l’obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016 (termine prorogato in Italia al 30 giugno 2017) contatori individuali per misurare il consumo di calore e acqua calda sanitaria di ciascuna unità abitativa. L’obbligo è riservato ai condomini e agli edifici riforniti da una fonte centralizzata di riscaldamento/raffreddamento.

    La contabilizzazione individuale, associata alla termoregolazione degli ambienti, oltre a garantire una fatturazione basata sul consumo termico effettivo della singola unità immobiliare, fornisce un’ottima opportunità di risparmio energetico ed economico all’utente finale. La contabilizzazione individuale incoraggia i residenti a gestire meglio i consumi grazie alla generazione di una maggiore consapevolezza.

    A quanto ammonta tuttavia il beneficio effettivo?
    Buona parte della letteratura scientifica europea riguardante la stima dei benefici attesi dall’installazione dei sistemi di contabilizzazione individuale per le abitazioni è concorde nell’affermare l’esistenza di un beneficio superiore all’8%. Gli incrementi dipendono dal sistema di termoregolazione adottato e dai sistemi di feedback grazie ai quali l’utente può avere un comportamento più attivo.

    Questo per quanto concerne l’Italia, ma in che modo gli altri Stati europei hanno recepito la Direttiva 2012/27/UE in merito all’obbligo di contabilizzazione individuale del calore?

    Naturalmente, le autorità nazionali degli Stati membri dell’Unione europea hanno adottato approcci diversi nel recepimento della direttiva 2012/27/UE. In particolare, con riferimento all’obbligo di installare contatori individuali per il riscaldamento degli edifici esistenti. Vediamone alcuni esempi:

    • in Germania l’obbligo è esteso alla quasi totalità degli edifici esistenti;
    • in Svezia l’esenzione dall’installazione sembra essere invece pressoché totale;
    • in Francia e in Finlandia l’obbligo/esenzione è definito in relazione all’età di costruzione e alle prestazioni energetiche dell’edificio;
    • nel Regno Unito l’approccio adottato è quello di richiedere sempre una valutazione preventiva della fattibilità tecnico/economica attraverso un sistema informatico appositamente sviluppato.

    Uno studio realizzato per la Commissione Europea (Direzione Generale Energia), suggerisce alcune azioni potenzialmente implementabili dalle autorità nazionali relativamente alla misurazione individuale e alla fatturazione informativa dei consumi di energia termica. Dallo studio in questione è stata sviluppata una Guida per fornire supporto alle autorità degli Stati membri e ai proprietari di immobili per l’attuazione degli articoli 9-11 della direttiva 2012/27/UE.

    In particolare, la Guida introduce tre classi di edificio, in relazione alla tipologia e destinazione d’uso:

    • edifici obbligati (“viable building class”), quando è probabile che solo pochi edifici della tipologia potranno essere valutati negativamente in fase di verifica della fattibilità tecnica ed economica;
    • edifici esenti (“exempted building class”) quando si ha la ragionevole evidenza che nessuno degli edifici della tipologia potrà essere valutato positivamente in fase di verifica della fattibilità tecnica ed economica;
    • edifici da valutare (“open building class”), ovvero quegli edifici che non ricadono nelle precedenti due classi e per i quali dovrà essere effettuata una verifica puntuale della fattibilità tecnica ed economica.

     

    Per ulteriori aggiornamenti sulle normative in vigore nel settore energetico per i condomini e i palazzi residenziali, continua a seguire la sezione Fisco e Leggi di Civico102.