ISTRUZIONI E SPECIFICHE PER LA COMUNICAZIONE DELLE SPESE SOGGETTE A DETRAZIONE FISCALE

  • ISTRUZIONI E SPECIFICHE PER LA COMUNICAZIONE DELLE SPESE SOGGETTE A DETRAZIONE FISCALE
  • Il 6 febbraio 2019 è stato pubblicato dall’Agenzia Delle Entrate il provvedimento con le istruzioni per la compilazione e la trasmissione delle comunicazioni relative alle spese, attribuite ai condòmini, per lavori effettuati sulle parti comuni e relative cessioni. Il provvedimento ha le stesse caratteristiche di quelli precedenti ad eccezione di alcuni punti, come quelli dedicati alla cessione del credito fiscale.
    Risultano però ancora non chiari alcuni punti, come quello relativo al termine entro il quale il condòmino cedente deve versare la propria quota al condominio. Come spiega il Sole 24 Ore in un articolo redatto proprio oggi 12 febbraio (link) , per l’attribuzione della spesa attribuibile ad ogni singolo condòmino occorrerà tener conto di quanto corrisposto ai fornitori dal condominio nel corso dell’anno 2018. Questo impone all’amministratore di suddividere la spesa effettivamente pagata ai fornitori, usando il criterio di suddivisione della stessa, a prescindere dalle quote corrisposte dai singoli proprietari/aventi diritto. E’ importante ricordare che il condòmino, per beneficiare della detrazione di imposta, deve adempiere all’obbligazione condominiale entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi.
    Di seguito alleghiamo la documentazione di riferimento messa a disposizione dall’Agenzia Delle Entrate (clicca qui) , nello specifico:
    Provvedimento provvedimento+spese+interventi+condominiali+28213+06022019
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